Vaccini, indicazioni operative con procedure e scadenze
Presentazione della documentazione entro: 10/9 (scuola dell’infanzia), 31/10 (primaria e secondaria).
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha inviato alle scuole la circolare che contiene le prime indicazioni operative per l’attuazione del decreto-legge n.73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 31 luglio 2017, in materia di prevenzione vaccinale.
La legge, come è noto, estende a 10 le vaccinazioni obbligatorie e gratuite per tutte le alunne e gli alunni di età compresa tra zero e 16 anni. All’obbligo si adempie secondo le indicazioni contenute nel calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita. Il calendario vaccinale è reperibile al link fornito dal Ministero della Salute: www.salute.gov.it/vaccini.
Le scuole hanno il compito di acquisire la documentazione relativa all’obbligo vaccinale e devono segnalare alla ASL territoriale di competenza l’eventuale mancata presentazione di questa documentazione. Per comprovare l’effettuazione delle vaccinazioni potrà essere presentata una dichiarazione sostituiva. In caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni, potranno essere presentati uno o più documenti, rilasciati dalle autorità sanitarie competenti (vedere la circolare Miur: http://www.miur.gov.it/web/guest/-/vaccini-inviata-alle-scuole-la-circolare-operativa).
Per l’anno scolastico 2017/2018, la documentazione dovrà essere presentata alle scuole entro il 10 settembre 2017 per le bambine e i bambini della scuola dell’infanzia (ed è requisito di accesso) ed entro il 31 ottobre 2017 per tutti gli altri gradi di istruzione. Entro 10 giorni da queste scadenze il dirigente scolastico sarà tenuto a segnalare alla ASL territorialmente competente l’eventuale mancata consegna della documentazione da parte dei genitori. La documentazione dovrà essere acquisita anche per le alunne e gli alunni che già sono iscritte e iscritti e frequentano l’istituzione scolastica.
Chi ha presentato una dichiarazione sostitutiva (all 1), entro il 10 marzo 2018 dovrà presentare la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione.